Statuto

STATUTO della

“Cooperativa di gestione Acquedotto Vicinia di Zuel di Sopra, Società Cooperativa”

TITOLO I
Costituzione – Sede – Durata – Scopi

Art. 1) –  E’ costituita la società cooperativa denominata “Cooperativa di gestione Acquedotto Vicinia di Zuel di Sopra, Società Cooperativa”.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, nei modi e termini di legge e comunque nel territorio del Comune di Cortina d’Ampezzo.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2) – La Cooperativa ha sede in Cortina d’Ampezzo.

Art. 3) – La durata della Cooperativa è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria, con la maggioranza dei due terzi dei soci.

Art. 4) – La Cooperativa non ha fini di lucro, è retta da scopo mutualistico, ed ha per oggetto la conduzione e la gestione dell’acquedotto Vicinia di Zuel di Sopra e la raccolta, la canalizzazione, la provvista e la distribuzione di acqua potabile a favore della popolazione di Cortina d’Ampezzo.

Con riferimento agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, per la tipologia e le dimensioni dell’attività svolta, la Cooperativa si qualifica come a “mutualità non prevalente”.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con  terzi non soci.

Essa può inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

E con deliberazione del Consiglio di Amministrazione può assumere interessenze e partecipazioni in altre società che svolgano attività economiche  integrative ed associarsi ad altre cooperative per rendere più efficace la propria azione. La relativa deliberazione deve essere ratificata dall’assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci.

Art. 5) – La Cooperativa, nel perseguire le sue finalità mutualistiche, intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi nella sua attività al principio della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

I soci si impegnano, a loro volta, a fornire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

TITOLO II
Soci

Art. 6) – Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore a nove.

Possono essere soci tutti coloro che hanno la residenza, il domicilio, o la dimora nel Comune di Cortina d’Ampezzo. Sono altresì soci i comproprietari dei fabbricati costituenti il “Consorzio per l’acquedotto della Vicinia di Zuel di Sopra”. Ciascuna comproprietà però dovrà nominare un proprio rappresentante nella Cooperativa, il quale assumerà la veste di socio.

Art. 7) – Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda dovrà indicare:

a)  nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;

b) l’attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;

c) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione. Sull’accoglimento della domanda decide, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’assemblea ordinaria dei soci con la maggioranza dei due terzi dei soci stessi, entro due mesi dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

Art. 8) – Il socio ammesso deve versare l’importo della quota sottoscritta più una quota “una tantum”, da determinarsi dall’assemblea ordinaria dei soci, con la maggioranza della metà più uno dei soci stessi.

Art. 9) – Il socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere quando:

a) perda i requisiti per l’ammissione;

b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) non possa fruire dell’allacciamento idrico.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i  motivi che legittimino il recesso.

Al recesso del socio si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 2532 cod. civile.

Art. 10) – Il socio oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso quando:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, o perda i requisiti per l’ammissione;

b) non osservi le disposizioni dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) danneggi materialmente o moralmente la società;

d) non adempia agli obblighi assunti verso la società.

Il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola. L’esclusione potrà essere deliberata dall’assemblea dei soci con la maggioranza della metà più uno dei soci, decorso un mese dall’invito, semprechè il socio rimanga inadempiente.

Art. 11) – Nel caso di decesso di un socio il rapporto sociale continuerà con i suoi eredi o legatari, nei limiti della quota originaria del loro dante causa, con acquisizione degli stessi diritti ed obblighi.

Nel caso in cui il socio deceduto sia in rappresentanza di una comproprietà di fabbricato, gli eredi ed i comproprietari dovranno provvedere a nominare un loro rappresentante nella società.

Nel caso di trasferimento del fabbricato o di una sua parte per atto tra vivi, a qualsiasi titolo giuridico ciò avvenga, (a meno che non si tratti di passaggio da genitori a figli o tra parenti entro il terzo grado) la quota sociale non si trasferirà ai terzi acquirenti, ma resterà acquisita al patrimonio sociale ed il nuovo proprietario diventerà utente dell’acquedotto senza obbligo di corrispondere  il canone (una tantum) di allacciamento. Sarà comunque facoltà dell’assemblea (a maggioranza dei due terzi dei soci) di decidere che il nuovo proprietario diventi socio della Cooperativa.

Nel caso di ampliamento del fabbricato del quale i comproprietari siano soci della Cooperativa, o di trasformazione di un rustico in fabbricato di civile abitazione, il Consiglio di Amministrazione, potrà proporre un congruo canone di allacciamento in relazione all’ampliamento o alla trasformazione.

Qualsiasi controversia fra eredi non riguarderà la Cooperativa, la quale terrà sempre conto di una sola quota e potrà nominare, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, un rappresentante e continuare con esso il rapporto sociale. Il rappresentante è obbligato a rendere conto ai restanti coeredi ed a liberare la Cooperativa da responsabilità civili e penali a causa di eventuali inadempienze.

Art. 12) – I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate mediante apposita destinazione degli utili annuali, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è avvenuto e, comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

I soci possono effettuare finanziamenti nei confronti della Società, infruttiferi di interessi, fino ad un massimo del triplo del patrimonio senza garanzia supplementare, mentre superando tale cifra si dovrà procedere a garanzie supplementari, salvo diversa delibera dell’assemblea dei soci. (Delibera n. 584/2016 Banca d’Italia).

TITOLO III
Patrimonio sociale – Bilancio – Ristorni

Art. 13) – Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna;

b) dalla riserva legale che è formata dagli utili di cui all’articolo 15;

c) dall’eventuale sovrapprezzo, dalle riserve straordinarie, e comunque da tutte le riserve costituite dall’assemblea o previste per legge, comprese le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d) dai fondi speciali costituiti a copertura di particolari rischi, dai sussidi, dai contributi statali e regionali;

e) Il valore nominale delle quote potrà essere aumentato nei limiti e nel rispetto della legislazione vigente in materia.

La riserva legale di cui alla precedente lettera b) è indivisibile e, conseguentemente non può essere ripartita tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all’atto del suo scioglimento. Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate a tal fine dalla Cooperativa nel rispetto dell’articolo 26 del DLCPS n. 1577/14.12.47, del Titolo III del DPR n. 601/29.09.73, e dell’articolo 12 della legge n. 904/16.12.1977.

Art. 14) – Il versamento delle quote sottoscritte può essere effettuato in unica soluzione o per metà dell’importo all’atto della sottoscrizione e per l’altra metà ratealmente alle scadenze stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15) – L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio d’esercizio ed alla redazione della documentazione informativa ai sensi della vigente normativa.

In sede di predisposizione del bilancio il Consiglio di Amministrazione potrà appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla

normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, sulla base dei risultati consuntivi delle gestioni mutualistiche.

Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio approvato dall’assemblea dei soci saranno ripartiti:

a) a riserva legale in misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) a remunerazione del capitale sociale, effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

c) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’articolo 11 della legge n. 59/31 gennaio 1922, nella misura del 3%;

d) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 7 della legge n. 59/31 gennaio 1922;

e) la restante parte a riserva straordinaria.

Art. 16) – Il Consiglio di Amministrazione può chiedere ai soci, a norma dell’articolo 12 della legge n. 127/17.02.71, finanziamenti per conseguire gli scopi sociali.

TITOLO IV
Organi sociali

Art. 17) – Sono organi della società:

a) l’assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio Sindacale;

d) il Collegio dei Probiviri.

Assemblea dei soci

Art. 18) – L’assemblea è ordinaria o straordinaria.

E’ di competenza dell’assemblea ordinaria:

a) l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

b) la nomina degli amministratori, dei sindaci, dei probiviri;

c) l’approvazione dei regolamenti;

d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti  al suo esame dagli amministratori;

E’ di competenza dell’assemblea straordinaria, tra l’altro:

a) la modifica dello statuto sociale;

b) la nomina dei liquidatori.

Art. 19) – Le assemblee sono validamente costituite, qualunque sia l’oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti i due terzi dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 20) – L’assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti; in seconda convocazione a maggioranza dei soci presenti.

L’assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole a maggioranza qualificata; in seconda convocazione a maggioranza dei soci presenti.

Art. 21) – L’assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione. Essa dovrà comunque essere convocata quando ne sia stata fatta domanda da un quinto dei soci aventi diritto di voto, o dal Collegio Sindacale.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l’assemblea per l’approvazione del bilancio può essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, entro centottanta giorni; in quest’ultimo caso gli amministratori ne segnaleranno le ragioni nella nota integrativa o nella relazione sulla gestione.

Art. 22) – La convocazione dell’assemblea sarà fatta mediante avviso da spedire a tutti i soci, per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto al voto, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima adunanza. L’assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nel territorio del Comune di Cortina d’Ampezzo.

Art. 23) – L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal socio designato dagli intervenuti. Il Presidente dell’assemblea nomina il segretario scegliendolo anche fra i non soci. Le modalità delle votazioni sono stabilite dal Presidente.

Art. 24) – Hanno diritto di voto tutti coloro che risultino iscritti al almeno due mesi nel libro dei soci. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto quale che sia l’ammontare delle quote sottoscritte. I soci che non possono intervenire all’assemblea possono farsi rappresentare da altri soci aventi diritto di voto, che non siano amministratori né sindaci, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.

Consiglio di Amministrazione

Art. 25) – Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque soci eletti dall’assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed il Vice Presidente.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi potranno essere revocati, su richiesta scritta di 1/5 (un quinto) dei soci e con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto .

Art. 26) – Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

La remunerazione degli amministratori è stabilita dall’assemblea all’atto della nomina.

Art. 27) – Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere, determinandone i limiti ed i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi, e nominare direttore uno dei soci.

Art. 28) –  La rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio competono al Presidente e, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Art. 29) – Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, su domanda scritta di almeno due Consiglieri o dal Collegio Sindacale se esistente.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, o via fax, o con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte del Consigliere, inviata non meno di cinque giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, a mezzo telegramma  o raccomandata a mano, inviata o consegnata almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto da almeno due Consiglieri, o quando si tratti di persone o affari per cui qualcuno dei sindaci o dei Consiglieri possa avervi interesse.

Il Consigliere che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l’operazione stessa.

A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; in quelle segrete la proposta si intende respinta.

Il Consigliere che senza giustificato motivo sia assente a tre sedute consecutive, decade dalla carica.

Art. 30) – Il Consiglio di Amministrazione provvede all’amministrazione della società, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all’assemblea.

Collegio Sindacale

Art. 31) – Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1°, c.c., la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’assemblea.

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Collegio Sindacale ha i doveri, i poteri, le competenze, gli obblighi e le responsabilità di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile; ed esercita altresì il controllo contabile.

Collegio Arbitrale

Art. 32) – Il Collegio Arbitrale è composto di tre membri, nominati come segue:

– due dal Presidente del Collegio Notarile del Distretto di Belluno;

– il terzo dai primi due, che avrà funzione di Presidente.

Il Collegio decide secondo diritto e nel termine di tre mesi dalla sua costituzione. Il relativo lodo non è impugnabile salve le disposizioni inderogabili di legge in materia.

La Cooperativa ed i suoi soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio Arbitrale la risoluzione di tutte le controversie riguardanti direttamente o indirettamente norme statutarie, regolamentari e le deliberazioni assunte.

Il ricorso al Collegio Arbitrale  deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia.

TITOLO V
Scioglimento e Liquidazione

Art. 33) – La Cooperativa si scioglie nei casi previsti dalla legge. L’assemblea che ne dichiara lo scioglimento nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi nonchè le modalità della liquidazione.

Art. 34) – Dichiarato lo scioglimento della Cooperativa il patrimonio sociale che risulterà dall’attività di liquidazione sarà devoluto come segue:

– ai soci cooperatori: il rimborso del capitale sociale e delle riserve straordinarie accantonate;

– la restante parte a scopo di pubblica utilità, conforme allo spirito mutualistico.

Art. 35) – Per quanto non  previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative.

 

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